Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 16
 
1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate utili ai fini della concessione dei relativi contributi anche da parte del Sindaco del Comune di residenza alla data del 6 maggio 1976 del coniuge non istante, qualora il coniuge richiedente esprima, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' intenzione di voler utilizzare nel predetto Comune il contributo per costruire o acquistare il nuovo alloggio da destinare al soddisfacimento delle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare.