Art. 15
1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta, in conformitā alle norme urbanistico-edilizie.
2. Il contributo č determinato nella misura dell' ottanta per cento dell' importo cui l' interessato avrebbe titolo in forza della
legge regionale n. 63/1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della medesima
legge regionale n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del decreto di concessione. Qualora peraltro i contributi sono concessi in via di sanatoria, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta.
4. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo solamente i titolari delle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso l' adozione del provvedimento di concessione del contributo.
5. Nelle ipotesi in cui le superfici relative alle porzioni di edificio adibite a soffitta siano state computate come superfici utili non residenziali ai fini della determinazione dei contributi in favore dei proprietari degli alloggi sottostanti, le disposizioni del presente articolo trovano nondimeno applicazione a condizione che le superfici rese autonomamente abitabili eccedano i parametri cui sono rapportate le esigenze alloggiative dei nuclei familiari dei proprietari degli alloggi sottostanti.