Art. 143
1. Per le finalità previste dall' articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8727 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione: << Finanziamento al Comune di Enemonzo per il recupero ed il consolidamento antisismico di un edificio danneggiato dagli eventi sismici da destinare a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.
4. Sul precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.