Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 139
 
1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale per i problemi delle zone terremotate sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.
3. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:
b) i pareri preordinati all' emissione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento dei contributi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, di competenza del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ogni altro parere preordinato all' emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali nel quadro dell' attivitą di collegamento tra l' organo consiliare e quello esecutivo della Regione nella trattazione degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.