Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 137
 
1. Sono fatte valide agli effetti contributivi:
a) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 36 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria;
b) la domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all' articolo 49 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, presentata alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ritardo rispetto ai termini ivi previsti;
c) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.