2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto, abbiano maturato alla data del 6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche di fatto, in uno o pių Comuni delimitati ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, della legge regionale n. 30/1977.