1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione, al di fuori dei presupposti e senza l' osservanza della norme procedimentali di cui agli articoli 42 e seguenti della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono considerati provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
legge regionale n. 63/1977 e sono fatti validi a tutti gli effetti, sempreché diretti a conseguire le finalità generali delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici attraverso la realizzazione di alloggi da utilizzare per soddisfare le esigenze abitative di soggetti rimasti comunque privi di alloggio in seguito agli eventi sismici, ancorché per effetto delle previsioni contenute nei piani particolareggiati di ricostruzione.