Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 126
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di soggetti muniti di ogni altro requisito di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché l' immobile assistito dai contributi sia stato realizzato su terreno appartenente a soggetto legato al beneficiario da rapporto di parentela o di affinità.