1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di soggetti muniti di ogni altro requisito di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché l' immobile assistito dai contributi sia stato realizzato su terreno appartenente a soggetto legato al beneficiario da rapporto di parentela o di affinità.