Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 122
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di domande tempestivamente ripetute nell' interesse di soggetti legalmente incapaci, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, da soggetti carenti di poteri rappresentativi, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché tali soggetti abbiano agito nella veste di gestori d' affari altrui, ai sensi degli articoli 2028 e seguenti del codice civile.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti gli atti di erogazione dei contributi recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti fino alla rata di saldo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, al nome del procuratore del soggetto titolare dell'immobile alla data del 6 maggio 1976, i cui poteri rappresentativi siano venuti meno dopo l' emissione del provvedimento di concessione in seguito ad alienazione dell' immobile in corso d' opera da parte del rappresentato a favore di soggetto a lui legato da rapporto di parentela entro il quarto grado, sempreché l' acquirente dell' immobile assistito dai contributi o i suoi eredi riconoscano l' utilità dell' interposizione gestoria del procuratore dell' originario titolare e rilascino a tal fine l' atto di ratifica della gestione ai sensi dell' articolo 2032 del codice civile.