1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti che dopo il 6 maggio 1976 abbiano acquistato per atto tra vivi unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' unità immobiliare fosse appartenuta alla predetta data ad un parente o affine dell' acquirente beneficiario.