1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate sotto il
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a favore di soggetti cui sia stato in precedenza erogato completamente il contributo di cui alla
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, per opere diverse da quelle successivamente realizzate in base al progetto di riparazione assistito dai benefici della
legge regionale n. 30/1977.