Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 115
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a favore di soggetti cui sia stato in precedenza erogato completamente il contributo di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, per opere diverse da quelle successivamente realizzate in base al progetto di riparazione assistito dai benefici della legge regionale n. 30/1977.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 30/1977, ancorché disposti in difetto del previo accertamento da parte del Comune, ai sensi dell' articolo 6, sesto comma, della legge regionale n. 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, della congruità delle spese per i lavori di riparazione eseguiti in forza della legge regionale n. 17/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.