1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti in difetto degli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della
legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.