Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 113
 
1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da soggetti non titolari degli edifici ivi considerati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, su istanza dell' effettivo proprietario, essere volturate a nome di quest' ultimo, sempreché risultino essere state presentate alla Segreteria generale straordinaria nei termini di legge.