Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 11
 
2. La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell' edificio ordinata dalla competente autorità sindacale per motivi statici o di non convenienza economica al recupero dell' edificio stesso.
4. La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla stipula di una convenzione con l' Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa a soddisfare le necessità di soggetti privi di abitazione o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.
5. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorché i soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a causa degli eventi sismici; gli stessi contributi non possono essere cumulati per il medesimo alloggio con altri contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.