Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 10
 
1.
L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 11 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< Articolo 30
 
1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all' articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e sono cedute, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull' alienazione dei beni patrimoniali, nell' ordine:
a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;
b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;
c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27.
4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.
5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. >>.