Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO II
 NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DI ALTRE LEGGI REGIONALI DI INTERVENTO NELLE ZONE
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976
Art. 27
 
1. Nei casi previsti dall' articolo 4, commi dal quarto al sesto, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati ammessi ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977 con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, in qualità di successori di soggetti nei cui confronti sia stata dichiarata con sentenza la morte presunta.
2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, va presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata con sentenza la dichiarazione di morte presunta.
4. Le domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 63/1977, eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 30
 
1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione. >>.
Art. 32
 
1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti interessati i finanziamenti necessari per far fronte alle spese di acquisto del diritto di proprietà di edifici, anche da ristrutturare, adattare, trasformare e completare al fine di renderli funzionali agli usi predetti.
2. La spesa a carico dell' Amministrazione regionale comprende pure una quota per spese tecniche, nei limiti percentuali previsti dall' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, calcolata sulle spese relative agli eventuali lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento degli edifici acquistati dai soggetti interessati.
3. Qualora il negozio di acquisto riguardi il diritto di proprietà su edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione, i lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento sono autorizzati, ove occorra, anche in deroga dalle disposizioni previste dall' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
4. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo i soggetti titolari di domande già presentate in tempo utile, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale n. 35/1979. Le eventuali domande presentate erroneamente dai soggetti non legittimati sono valide ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a favore dei titolari effettivi, alla data degli eventi sismici, degli edifici distrutti o demoliti, previa presentazione alla Segreteria generale straordinaria della istanza di volturazione della domanda da parte dei titolari predetti.
Art. 33
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall' articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi regionali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e viene concesso ponendo in detrazione dal costo delle opere previste dal progetto gli importi già erogati in base alle citate leggi regionali, sempreché non superino l'importo di lire dieci milioni.
2. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge per ragioni di cumulo sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
3. Nei casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall' articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, possono essere concessi anche in via di sanatoria, a fronte di lavori già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36
 
1. I benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato in tempo utile solamente una quota del diritto di proprietà di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché la quota rimanente appartenga alla predetta data al coniuge del richiedente e l' alloggio, dopo l' intervento, venga utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del beneficiario e del suo nucleo familiare.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.
Art. 37
 
1. I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi anche in favore dei soggetti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato più alloggi inseriti in un unico edificio danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, a condizione che presentino un progetto di riparazione inteso a ricavare dall' edificio acquistato un solo alloggio per le necessità abitative proprie e del nucleo familiare e che sussista ogni altro requisito prescritto.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell' entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.
Art. 38
1. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all' articolo 33, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando l' alloggio posseduto dal richiedente, insediato sul territorio con autorizzazione edilizia provvisoria ovvero con concessione edilizia a seguito degli eventi sismici del 1976, risulti privo di caratteristiche di definitività e tuttora sprovvisto del certificato di abitabilità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 9/1994
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 39
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 dicembre 1991 sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale.
2. I benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono cumulabili con i contributi annui costanti di cui alle leggi regionali 7 marzo 1983, n. 20, e 15 giugno 1984, n. 19, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sempreché siano diretti a realizzare nello stesso edificio opere prive di finanziamento ritenute necessarie per consentire la completa funzionalità dell' edificio stesso.
3. Possono conseguire altresì i benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, anche coloro che, già ammessi per le stesse opere a un contributo da parte dello Stato o di altro ente pubblico, vi rinunzino ovvero decadano, sempreché si tratti di contributi le cui modalità di erogazione non consentano al beneficiario di intraprendere l'opera con una adeguata copertura finanziaria ed i lavori per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale n. 2/1982 non risultino iniziati alla data di concessione del finanziamento.
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge nei casi descritti al comma 2, per ragioni di cumulo, sono annullati e, per l' effetto, le relative domande, sussistendo ogni altro requisito, sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, in base alle quali sia stata erroneamente disposta, prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' assegnazione di massima di un finanziamento integrativo a copertura degli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo per sopperire alle spese necessarie alla realizzazione di progetti di completamento ritenuti necessari a conferire adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.
6. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale prima del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, ad integrazione di precedenti autorizzazioni per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide ancorché l' importo delle perizie superi quello del progetto originario e sono utili anche ai fini della copertura finanziaria di progetti di completamento con le caratteristiche di cui al comma 5.
Art. 40
 
1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o porzioni di edificio adibiti a casa canonica ed uffici di ministero pastorale, sono valide ai fini dell' applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ancorché i lavori di recupero degli edifici medesimi non risultino iniziati o completati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/1982.
Art. 42
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente articolo, ai soggetti titolari di edifici fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera a), e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i quali, prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso dei termini di ultimazione lavori.
3. Alla domanda di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte dell' originario titolare dell' edificio.
6. Rimangono fermi i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi o in annualità costanti, eventualmente già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.
7. Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere assunti anche in pendenza della definizione del procedimento di riammissione ai contributi stessi, e sono soggetti a conferma dopo che gli interessati abbiano soddisfatto la condizione relativa all' esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il termine indicato al comma 2.
8. Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti di riammissione ai contributi previsti dall' articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, le domande eventualmente presentate fuori termine, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comunque incorsi, prima della predetta data, nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione lavori, i quali abbiano soddisfatto la condizione relativa all' esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il 31 dicembre 1990.
9. I provvedimenti di riammissione ai contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, nei confronti dei soggetti richiamati al comma 8, sulla base di domande presentate oltre i termini di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
10. Nei casi di omessa presentazione alla Segreteria generale straordinaria delle domande di riammissione ai contributi in conto interessi o in annualità costanti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti richiamati al comma 8, i medesimi possono nondimeno conseguire il relativo provvedimento producendo copia della domanda presentata al Comune sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di riammissione al contributo in conto capitale.
Art. 43
 
1. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituita dalla seguente:
<< c) l' imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate. >>.

Art. 44
 
1. All' articolo 51 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , nonché sulla maggiore spesa conseguente all' incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni. >>.
Art. 48
 
1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d' opera dell' immobile, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comportano la revoca della quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia possibile certificare oggettivamente lo stato di attuazione dell'opera alla data del negozio di alienazione. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.
Art. 51
 
1. Al comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << e comunque prima dell' entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << e comunque non oltre quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge. >>.
Art. 53
 
1. Nel testo dell' articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26:
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
<< 8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo. >>.

Art. 54
 
1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, decorrente dalla data del decreto attestante l' attitudine del manufatto ad essere impiegato a scopi turistici, sono fatti salvi agli effetti della concessione del finanziamento regionale.
2. Per le aree indicate al comma 1 bis dell' articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, così come inserito dal comma 1, lettera a), dell' articolo 53 della presente legge, il termine per la presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto è stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei finanziamenti fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.
Art. 55
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall' Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché relative a nuovi maggiori lavori realizzati senza il rispetto delle norme e delle procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni nonché le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 56
 
1. In via di intepretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale venga dichiarato nullo per difetto di forma, ovvero nei casi di condanna al pagamento di indennizzi per arricchimento senza causa in relazione a prestazioni che, pur espletate in difetto di un valido rapporto contrattuale, siano tuttavia riconducibili al contenuto dei contratti d' appalto o di opera intellettuale.
Art. 57
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l' esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell' Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti d' appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell' invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell' arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 40/1996 con effetto, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della L.R. 55/86.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 26, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 27, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 138, comma 28, L. R. 13/1998
Art. 58
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse allo svolgimento degli incarichi professionali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale per la sopravvenuta carenza di interesse della parte privata attrice a proseguire il giudizio dovuta all' entrata in vigore di disposizioni legislative che abbiano determinato un mutamento della situazione di diritto in senso completamente satisfattorio delle sue ragioni.
Art. 60
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o agricola conservano il carattere di edifici ad uso misto ancorché la parte destinata ad uso abitativo sia stata riparata con i benefici delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per il quale sono stati chiesti i benefici per il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.
Art. 61
 
1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall' articolo 4, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente con la propria organizzazione interna di uffici e personale tecnico.
Art. 62
 
1. In via di intepretazione autentica, per gli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammissibili a contributo anche le spese necessarie per adeguare gli stessi alle vigenti norme di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche nonché di economia energetica.
Art. 64
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da documentazione giustificativa intestata a familiari del richiedente deceduti, prima dell' entrata in vigore della legge regionale n. 30/1988, e ad esso già legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.
Art. 65
 
1. Nei comuni indicati dall' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, presentata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e non ammessi ai benefici in seguito a provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono presentare domanda di contributo ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 30/1988 entro sessanta giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento.
2. Il termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, cui sia stato notificato il provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale anteriormente alla predetta data.
Art. 66
 
1. I termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici condominiali, in cui solo alcuni proprietari hanno utilmente avviato il procedimento contributivo.
Art. 67
 
1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall' articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988.
2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I progetti esecutivi eventualmente presentati al Comune prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.
5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale n. 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 30/1988.
Art. 70
 
1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall' articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come inserito dall' articolo 100 della legge regionale n. 50/990, sono annullati e, per l' effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.
Art. 71
 
1.
Dopo l' articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 19 bis
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall' articolo 3, comma 1, lettere c) e d), così come modificato dall' articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.
2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l' esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). >>.

Art. 72
 
1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonché in relazione alla previsione contenuta nell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 30/1988, con le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n.44, sono collocati al termine della graduatoria formata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, con priorità rispetto alle categorie dei soggetti indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nella posizione derivante dall' applicazione del comma 8 del medesimo articolo 6.
6. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.
7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.
Art. 73
 
1. All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole << fino al limite massimo di anni 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al limite massimo di anni 6. >>.
Art. 74
 
1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, possono essere realizzati utilizzando il progetto eventualmente già redatto a cura dell'Ente pubblico. In tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche.
Art. 75
 
1. Nel testo dell' articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l' importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento. >>;
b) al comma 3, sono soppresse le parole: << di cui al comma 1, lettera a). >>;
c) i commi 5 e 6 sono soppressi.

Art. 76
 
1. Nel testo dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall' articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1993, eccettuati i casi:
a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;
b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l' intervento, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o dell' articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44. >>;

<< 5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d' acquisto è stabilito:
a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all' adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all' annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l' emissione del provvedimento presidenziale finale;
b) per i soggetti che abbiano chiesto l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all' emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell' autorizzazione al trasferimento del contributo. >>.


Art. 77
 
1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall' articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione ai quali sia stato comunicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sindacale di accoglimento della domanda di contributo o quello di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 78
 
1. All' articolo 35 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni >>.
Art. 79
 
1. Al comma 1 dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall' articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall' accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell' ottanta per cento dei lavori autorizzati. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l' interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno , per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l' importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall' interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. >>.
Art. 82
 
1. Al comma 1 dell' articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: << nella qualità di coniuge superstite >>, sono inserite le seguenti: << o di figlio convivente >>.
Art. 85
 
1. All' articolo 76, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole << e comunque per periodi non antecedenti alla data di assunzione della deliberazione >> sono sostituite dalle seguenti: << ancorché esse riguardino periodi antecedenti alla data di assunzione della deliberazione >>.
Art. 86
 
1. All' articolo 77 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole << anche privi dei prescritti requisiti >>, sono aggiunte le seguenti: << e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste. >>.
Art. 87
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all' adeguamento dei compensi dei collaboratori o prestatori d'opera effettuato in occasione della proroga dei loro incarichi nei limiti degli importi riconosciuti in sede di rinnovo contrattuale ai dipendenti di ruolo degli Enti locali che svolgono analoghe attività.
2. Nei limiti indicati al comma 1, sono ammessi a rimborso gli oneri eventualmente sostenuti dagli Enti ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 88
 
1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi di ripetizione di somme indebitamente erogate dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria a singoli soggetti a titolo di compenso, indennizzo, corrispettivo, onorario, rimborso spese e a ogni altro titolo diverso dal contributo, in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
2. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 53 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, a favore dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e degli altri Enti pubblici e privati.
Art. 90
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie suppletive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalità delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000
Art. 94
 
1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, anche gli interventi pubblici di riparazione eseguiti dal Comune, su delega dei proprietari degli edifici siti in aree caratterizzate da instabilità geologica indotta dagli eventi sismici, e danneggiati dagli eventi stessi, sulla base di progetti di riparazione la cui impostazione sia stata effettuata tenendo conto delle risultanze di una perizia geologica recante particolari prescrizioni circa le tipologie fondazionali atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza geologica-tecnica.
Art. 96
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il complesso del << Tiro a segno >>, di proprietà dell' Amministrazione militare e occupato dal Comune di Osoppo per soddisfare le impellenti necessità delle popolazioni terremotate. Conseguentemente, il predetto intervento non è subordinato al requisito della proprietà in capo al Comune di Osoppo del complesso medesimo e nemmeno è subordinato alla previa stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 9/1994
Art. 98
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estese agli interventi di cui agli articoli 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, appaltati dai Comuni o da altri enti pubblici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 99
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell' articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:
a) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data il decreto sindacale di accoglimento della domanda;
b) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 101
 
1. Al comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: << Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell' ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989. >>.