<< 5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d' acquisto è stabilito:
a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell'
articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all' adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all' annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall'
articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l' emissione del provvedimento presidenziale finale;
b) per i soggetti che abbiano chiesto l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all' emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell' autorizzazione al trasferimento del contributo. >>.