Art. 7
1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a ciascun comproprietario individualmente ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. A tal fine il comproprietario non istante può chiedere di volturare per uno degli alloggi la domanda originaria, sempreché l' istanza di volturazione intervenga prima dell' emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale al richiedente originario.