Art. 57
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l' esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell' Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti d' appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell' invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell' arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese indicate al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte valide ai fini del rimborso delle medesime spese le domande eventualmente presentate dai Comuni anteriormente alla predetta data. Nei casi indicati al comma 1 sono altresì fatti salvi i provvedimenti di rimborso delle spese in favore dei Comuni eventualmente assunti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 40/1996 con effetto, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della L.R. 55/86.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 26, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 27, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 138, comma 28, L. R. 13/1998