Art. 50
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di acquisto di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti in presenza di ogni altro requisito prescritto.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in base al divieto di acquisto stabilito dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della
legge regionale n. 55/1986, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dal
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.