Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 40
 
1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o porzioni di edificio adibiti a casa canonica ed uffici di ministero pastorale, sono valide ai fini dell' applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ancorché i lavori di recupero degli edifici medesimi non risultino iniziati o completati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/1982.