Art. 32
1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti interessati i finanziamenti necessari per far fronte alle spese di acquisto del diritto di proprietà di edifici, anche da ristrutturare, adattare, trasformare e completare al fine di renderli funzionali agli usi predetti.
4. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo i soggetti titolari di domande già presentate in tempo utile, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 47 della legge regionale n. 35/1979. Le eventuali domande presentate erroneamente dai soggetti non legittimati sono valide ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a favore dei titolari effettivi, alla data degli eventi sismici, degli edifici distrutti o demoliti, previa presentazione alla Segreteria generale straordinaria della istanza di volturazione della domanda da parte dei titolari predetti.