1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento č subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per il mantenimento della destinazione al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono considerate a tutti gli effetti opere di pubblica utilitā.