1. All' articolo 68, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cosė come da ultimo modificato dall'
articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi č effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'
articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, cosė come modificato dall'
articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti privi di alloggio. >>.