Art. 135
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per difetto della stipulazione dell' atto unilaterale d'obbligo, conseguono normalmente validità mediante la produzione tardiva dell' atto da parte del beneficiario o dei suoi successori per causa di morte nella titolarità dell' immobile.
2. Nel caso di alienazione dell' immobile avvenuto per atto tra vivi dopo l' emissione del decreto di concessione, anche da parte degli eredi del beneficiario, la validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione sindacale attestante che sono stati comunque praticati prezzi di vendita o canoni di locazione non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
3. Qualora in seguito ad apertura di successione con pluralità di eredi la produzione dell' atto d' obbligo da parte di tutti si presenti sommamente difficile per il rilevante numero degli obbligati o per la difficoltà di identificarli completamente o di reperirli, la validità del provvedimento di concessione si consegue attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere prodotta anche nei casi in cui sussista incertezza circa l' attuale titolarità dell' immobile.
4. Gli atti d' obbligo o le dichiarazioni sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono utili agli effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 13/2000