Art. 129
1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché le opere programmate ammesse a finanziamento non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.
2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.
3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/1994