Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 124
1.
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se il titolare della domanda di contributo si è staccato da un nucleo familiare beneficiario dei contributi di cui all'
articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977
.