Art. 120
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle opzioni di intervento privato di cui all'
articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate dai successori per causa di morte dei soggetti contitolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, ancorché non richiedenti l' intervento pubblico originario.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente disposti nei casi indicati al comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorché presentate da uno solo dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale.