1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non titolare dell' unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, possono, su istanza del proprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo, sempreché sussista un rapporto di affinità entro il secondo grado con il soggetto richiedente.
2. Allo stesso modo, le domande intese ad ottenere i benefici della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate in termini da soggetto privo dei requisiti richiesti, possono essere volturate al nome del coniuge non legalmente separato dal richiedente, sempreché possieda i requisiti per accedere ai benefici anzidetti.