Art. 109
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Comunitā montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l' esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e di altre opere di difesa geologica per la stabilizzazione di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.
2. Per conseguire il finanziamento la Comunitā montana interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il finanziamento previsto dal presente articolo non č subordinato al requisito della proprietā in capo alla Comunitā montana del Gemonese delle aree assoggettate all' intervento di difesa.