Art. 103
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici donato al Comune medesimo dopo il 6 maggio 1976 con il vincolo modale di destinarlo a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap.
2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l' edificio alla destinazione d' uso indicata al comma 1.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.