Legge regionale 08 giugno 1993, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Modifiche dell' ordinamento della Direzione regionale della protezione civile.
Art. 2
 
2. In relazione all' inquadramento di cui al comma 1, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato nella qualifica di dirigente di una unità.
3. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale della struttura presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alle date di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l' anzianità maturata nel corrispondente livello rivestito presso l' Amministrazione di provenienza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996