Legge regionale 01 giugno 1993, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: << Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale >>. Determinazione per l' anno 1993 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 2
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l' anno 1993, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.