Legge regionale 01 giugno 1993, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Disciplina dell' aucupio.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2001, l'illegitimita' costituzionale della seconda parte del comma 1 laddove viene previsto che quanto disposto nella prima parte dello stesso comma e' affidato, con precedenza, ai soggetti gia' titolari di autorizzazioni all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 17/1969 e 39/1978 e del secondo periodo del comma 3.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2001
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2001
4 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 6/2008
5 Articolo ripristinato nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 44, comma 1, L.R. 6/2008 a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 44 medesimo, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 165/2009.
6 Articolo abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, comma 3, L.R. 6/2008.
7 Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).