Legge regionale 25 maggio 1993 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

Art. 3

Compiti dei commissari liquidatori

1. Ciascun commissario liquidatore adotta gli eventuali atti necessari alla residua gestione dei Consorzi e invia alla Direzione regionale per le autonomie locali:

a) entro 90 giorni dall' incarico:

1) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente disciolto e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

2) l' elenco del personale di ruolo in attività di servizio con l' individuazione, per ciascun dipendente, del relativo stato giuridico ed economico;

b) entro 120 giorni dall' incarico:

1) il bilancio di liquidazione dell' ente;

2) lo stato ricognitivo delle opere in corso.

(2)(4)

2. All' approvazione degli atti di cui al comma 1, lettere a), n. 1 e b), provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell' Assessore regionale alle foreste ed ai parchi. Intervenuta l' approvazione il commissario provvede alla liquidazione delle passività così accertate nel limite del finanziamento di cui all' articolo 6. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a regolare le eventuali pendenze eccedenti l' importo stanziato.

(3)

3. La Giunta regionale provvede, previo confronto con le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale del personale del comparto, all' approvazione degli atti di cui al comma 1, lettera a), n. 2.

4. Ai commissari liquidatori spetta un' indennità di carica pari a quella prevista per i Presidenti dei soppressi Consorzi.

4 bis. Dopo la prima proroga di cui all'articolo 2 la misura dell'indennità ai commissari liquidatori può essere ridotta nel limite del cinquanta per cento con i medesimi decreti del Presidente della Giunta regionale con i quali si provvede all'eventuale proroga dei commissari liquidatori, tenuto conto della riduzione del carico di lavoro.

(1)

5. Il Presidente del Consorzio di bonifica Cellina- Meduna provvede, relativamente alla Sezione di bonifica montana, agli adempimenti di cui al comma 1 svolti dai commissari liquidatori. L' attuale Presidente del Consorzio rimane in carica per il periodo indicato dall' articolo 2. Egli rimane in carica altresì per provvedere, entro lo stesso termine, all' adozione delle modifiche statutarie conseguenti all' approvazione della presente legge.

6. I commissari, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvalgono del personale necessario, esclusivamente fra quello trasferito, su richiesta del commissario liquidatore o del Presidente del Consorzio Cellina-Meduna, previa deliberazione prevedente apposita convenzione o accordo di programma da adottarsi con atto dell' Assemblea della Comunità montana e della Provincia territorialmente competente per l' oggetto.

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/1994

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 4/1994

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 31/1996

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.