Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
Art. 6
 Norme finanziarie
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico i disavanzi di amministrazione dei Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all' articolo 1, comma 1, nonché gli ulteriori oneri risultanti dai bilanci di liquidazione dei medesimi, come approvati ai sensi dell' articolo 3, comma 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 1755 (1.1.148.2.10.12) con la denominazione << Oneri derivanti dal ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, della Carnia e del Canal del Ferro - Val Canale e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna ed ulteriori oneri risultanti dai bilanci di liquidazione dei medesimi >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
4. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' anno 1993.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione I - il capitolo 1756 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell' indennità di carica ai Commissari dei soppressi Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, della Carnia e del Canal del Ferro - Val Canale >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 20 milioni per l'anno 1993.
6. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 5.020 milioni si provvede per lire 5.000 milioni, derivanti dal comma 2, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 (Partita n. 4 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) e per lire 20 milioni, derivanti dal comma 4, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 del precitato stato di previsione.
7. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 5.020 milioni, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
8. Gli oneri di cui all' articolo 5, comma 6, fanno carico al capitolo 1773 del medesimo stato di previsione precitato.