Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
Art. 4
 Trasferimento del patrimonio, dei rapporti giuridici
e del personale
4. I posti previsti nel ruolo di cui al comma 1 sono automaticamente soppressi per la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa dei dipendenti che li occupano, nonché su autonoma determinazione dell' ente di assegnazione per il passaggio nei corrispondenti posti di ruolo ordinario che si rendono successivamente vacanti presso detto ente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.