Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
Art. 1
 Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e
bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del
Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
3. In attesa del riordino delle Comunità montane e del trasferimento alle stesse del personale dei Consorzi, le Comunità montane aventi sede nella provincia di Pordenone, per le opere di competenza nel territorio della provincia di Pordenone, si avvalgono degli uffici dell' Amministrazione provinciale di Pordenone. Le Comunità montane aventi sede nelle altre province, per le opere di competenza nel rispettivo territorio, si avvalgono degli uffici dell' Amministrazione provinciale di Udine.
4. L'avvalimento avviene previo accordo fra le Comunità montane e l' Amministrazione provinciale competente. Tale accordo deve sorgere da idonea, apposita convenzione od accordo di programma da stipularsi per una o più opere. Gli accordi devono essere adottati con deliberazione dell' Assemblea della Comunità, o delle Comunità, se riguarda il territorio di più Comunità montane, e del Consiglio provinciale. Nel caso in cui l' opera dovesse interessare il territorio di più province, la volontà dovrà essere manifestata da tutti gli enti interessati, sia Comunità che Province.
Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 4/1994
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 62, comma 1, L. R. 9/1999