Legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 23, comma 1, lettera g), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera g), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera g), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 10, L. R. 20/2000
2 Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
3 Comma 2 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera g), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.