Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Norme integrative e modificative in materia venatoria.
Art. 16
1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza venatoria, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l' esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l'Amministrazione regionale provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorità rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 24/1996
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999