Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Norme integrative e modificative in materia venatoria.
Art. 11
 
1. Ad interpretazione autentica dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, si intende che possono esercitare la caccia di selezione di cui alla medesima legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, coloro i quali siano in possesso dell' attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia.
2. All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: << Qualora, in una riserva di caccia di diritto, almeno il 10% dei soci richieda di praticare la caccia di selezione con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, l' assemblea dei soci deve destinare a tale attività una parte del territorio di dimensioni proporzionali al numero di soci richiedenti e comunque non inferiore al 25% del territorio della riserva di caccia. >>.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia è vietato l' utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ungulati.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, L. R. 13/2000
3 Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2003