Legge regionale 11 maggio 1993 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TITOLO V

Norme contabili e finanziarie

Art. 80

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004

Art. 81

1. Per gli eventuali oneri di cui all'articolo 48 viene autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 viene istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - Spese correnti - categoria 1.5. - sezione VII - il capitolo 3224 (1.1.158.2.07.26) con la denominazione << Oneri derivanti da passività del soppresso Consorzio regionale degli IACP >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1993 in termini di competenza e di cassa.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8840.

Art. 82

1. L'Ente tutela pesca è autorizzato a costituire una o più gestioni fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine di affidare a terzi la gestione degli allevamenti ittici.

(1)

2. In relazione al disposto di cui all' articolo 75, lo stanziamento del capitolo 4252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 viene ridotto dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.

3. Lo stanziamento complessivo del capitolo 8840 dello stato di previsione precitato viene incrementato di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.

Note:

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).