Legge regionale 11 maggio 1993 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

Art. 79

1. Ferme restando le abrogazioni già disposte, si intendono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, nonché le leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15, 4 marzo 1971, n. 8, e 20 giugno 1988, n. 60.