Art. 82
1. L'Ente tutela pesca č autorizzato a costituire una o pių gestioni fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine di affidare a terzi la gestione degli allevamenti ittici.
2. In relazione al disposto di cui all' articolo 75, lo stanziamento del capitolo 4252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 viene ridotto dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.
3. Lo stanziamento complessivo del capitolo 8840 dello stato di previsione precitato viene incrementato di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.
Note:
1 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).