1. In fase di prima attuazione della presente legge, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione e soppressione di Enti regionali, ovvero di Servizi nell' ambito degli Enti medesimi, avvengono con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali; nell'ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l' indennità di cui all'
articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.