Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riforma e riordinamento di Enti regionali.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 78 sono state notificate alla Commissione dell'Unione europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 3/2002.
2 Gli organi di cui al presente articolo sono sciolti come previsto dall'art. 8, comma 22, L.R. 3/2002 ed e' nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 8, comma 23, della medesima legge regionale.
3 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004