1. È rimesso alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, anche per gli effetti di cui all' articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il compito di formare e gestire a livello regionale l'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, avvalendosi a tal fine degli IACP territorialmente competenti. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.