Art. 48
2. Lo IACP di Pordenone subentra al Consorzio di cui al comma 1 nella titolaritā dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il personale medesimo, agli IACP del Friuli-Venezia Giulia.
3. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, vengono disciplinati gli adempimenti conseguenti alla soppressione di cui al comma 1.