Art. 77
1. A seguito delle modifiche strutturali apportate dalla presente legge al Centro regionale vitivinicolo, continua a trovare applicazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalle norme dell' impiego privato, stipulato ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, che viene fatto salvo in ogni sua disposizione.
2. Il dipendente assunto con il contratto di lavoro di cui al comma 1 assiste il Direttore dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura nella trattazione di tutti gli affari inerenti il settore della vitivinicoltura ed è preposto, per la durata del rapporto, al Servizio della vitivinicoltura di cui all'
articolo 208 quater della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall' articolo 41.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 20/1996