Legge regionale 22 aprile 1993, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 26/04/1993
Modificazione della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42.
Art. 1
1.
In deroga all'
articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42
, la disposizione dell'
articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, come sostituito dall'
articolo 1 della medesima legge regionale n. 42/1992
, nella parte concernente il numero degli assessori supplenti trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.